Sez. L, Sentenza n. 2897 del 29/03/1996 (Rv. 496680 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Lavoro prestato all'estero da lavoratore italiano alle dipendenze di azienda italiana - Paesi non stipulanti con l'Italia convenzioni in materia previdenziale - Tutela previdenziale obbligatoria - Estensione - Sussistenza - Fattispecie precedente l'entrata in vigore della legge n. 398 del 1987.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 369 del 1985 - la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) nonché degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante, alle dipendenze di un'impresa italiana, nei territori di Stati esteri con i quali non siano intervenute convenzioni internazionali in materia previdenziale - e quindi anche prima dell'entrata in vigore della legge 3 ottobre 1987 n. 398, di conversione del D.L. 31 luglio 1987 n. 317, che ha positivamente disciplinato il suddetto principio - deve considerarsi soggetto al regime assicurativo obbligatorio italiano il lavoratore che abbia svolto la propria attività all'estero (nella specie, in territorio libico) alle dipendenze di un'impresa italiana.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)