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Sez. L, Sentenza n. 8606 del 11/08/1999 (Rv. 529302 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese italiane - Tutela previdenziale per il periodo anteriore alla disciplina introdotta col D.Lgs. n. 317/1987 - Disciplina vigente nel territorio nazionale - Applicabilità - Provvedimenti del Ministro del lavoro autorizzanti il pagamento di contributi sulla base di minimali retributivi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529302-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

A seguito della sentenza costituzionale n. 369 del 1985 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 R.D. legge n. 1827 del 1935 e degli art. 1 e 4 d.P.R. n. 1124 del 1965 nelle parti non prevedenti le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese italiane), e con riferimento alle prestazioni lavorative antecedenti il 9 gennaio 1986 (data da cui decorre il regime introdotto dal d.l. n. 317 del 1987 convertito in legge n. 398 del 1987), ai fini della tutela previdenziale dei lavoratori operanti all'estero non sulla base di un dislocamento temporaneo, trovano applicazione le forme di previdenza e assistenza obbligatorie vigenti sul territorio nazionale, sempre che non siano applicabili accordi internazionali di sicurezza sociale o la normativa della comunità europea; ne consegue che, con riferimento a tale periodo, la liquidazione della pensione dei suddetti lavoratori va effettuata tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita all'estero, non rilevando in contrario il fatto che il citato d.l. n. 317/1987 abbia successivamente disposto che la contribuzione previdenziale e la misura delle prestazioni per il regime assicurativo in questione non siano commisurate alla retribuzione effettivamente percepita, ma ad una retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro, trattandosi di norma non applicabile "ratione temporis", né il fatto che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della citata disciplina, provvedimenti del Ministro del lavoro autorizzassero le imprese operanti all'estero al pagamento dei contributi sulla base di minimali retributivi giornalieri, giacché l'Amministrazione non aveva alcun potere di incidere sulla misura dell'obbligo contributivo, onde i relativi provvedimenti in materia devono ritenersi emanati in carenza di potere e come tali disapplicabili nei giudizi aventi ad effetto l'accertamento dell'obbligo contributivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/07/1987 num. 317 CORTE COST., Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)