Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 23/10/1972 (Rv. 361002 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO - RELATIVO CREDITO - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA - CONDIZIONI - POSSIBILITA DI CONTROLLO DELL'INPS - MANCANZA - CREDITO DELL'INPS PER I CONTRIBUTI OMESSI - COMPENSAZIONE LEGALE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO - RELATIVO CREDITO - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA - CONDIZIONI - POSSIBILITA DI CONTROLLO DELL'INPS - MANCANZA - CREDITO DELL'INPS PER I CONTRIBUTI OMESSI - COMPENSAZIONE LEGALE - ESCLUSIONE.*
Il datore di lavoro il quale abbia corrisposto ai propri dipendenti gli assegni familiari, deve, per ottenere dall' INPS il rimborso delle somme erogate a tale titolo, dimostrare di avere adempiuto gli oneri impostigli dalla legge e deve altresi fornire all' istituto tutte le notizie e i documenti che sono richiesti per l'applicazione delle Disposizioni sugli assegni familiari al fine di metterlo in grado di accertarsi che i pagamenti degli assegni siano stati eseguiti e che siano stati legittimi, vale a dire che gli assegni siano stati corrisposti agli aventi diritto. Se il datore di lavoro non ha provato di aver messo l' istituto in grado di esercitare un adeguato controllo sulla effettuazione dei pagamenti e sulla legittimita della corresponsione degli assegni, il credito del datore di lavoro non e liquido ed esigibile non puo essere opposto in compensazione rispetto al credito dell' istituto per contributi di cui sia stato omesso il versamento. (Conf 2524'70, mass n 348823).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 41, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 40, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 38, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 39, Cod. Civ. art. 1242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)