Sez. 1, Sentenza n. 18469 del 29/04/2005 Cc. (dep. 17/05/2005) Rv. 231442 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclami avverso provvedimenti disciplinari - Garanzia del contraddittorio pieno - Operatività - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Dal combinato disposto degli artt. 69, comma sesto, e 14 ter dell'ordinamento penitenziario, quale risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della seconda di dette norme, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 16 febbraio 1993 n. 53, emerge che la garanzia del pieno contraddittorio opera soltanto con riguardo al reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione i periodi trascorsi in permesso premio, rimanendo quindi esclusa detta operatività quando il reclamo abbia ad oggetto l'applicazione di sanzioni disciplinari.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)