Sez. 1, Sentenza n. 14193 del 03/10/2002 (Rv. 557755 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione risarcitoria - Ammissibilità - Procedimento - Decisione sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge - Natura - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
La fase preliminare attinente all'ammissibilità dell'azione risarcitoria per responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, ha bensì natura delibativa quanto alla sussistenza degli elementi addotti a sostegno della contestazione, ma ha carattere, invece, di cognizione piena e definitiva in ordine alla configurabilità dei fatti contestati, dei requisiti e delle condizioni cui la legge subordina detta responsabilità. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto corretta la pronuncia di inammissibilità dell'azione, emessa dalla corte di appello sul presupposto che, alla stregua della stessa prospettazione dell'attore, difettava una delle condizioni essenziali per l'integrazione della invocata fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2, lett. c), della legge n. 117/1988, essendo stata oggetto di contrasto tra le parti, nel giudizio fonte della dedotta responsabilità, proprio la esistenza in atti di un documento - negata dal giudice - sulla base della quale veniva prospettato l'errore revocatorio).
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)