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Sez. 6, Sentenza n. 11521 del 28/11/1997 Ud. (dep. 15/12/1997) Rv. 209481 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Formale dichiarazione - Omissione - Formalità dell'impugnazione del difensore - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1997-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209481-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE

Le formalità previste dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., per l'impugnazione del difensore contro la sentenza contumaciale trovano applicazione solo in presenza di una formale dichiarazione di contumacia dell'imputato che ha efficacia costitutiva dello stato di contumacia. (Nella fattispecie è stato ritenuto ammissibile il ricorso per Cassazione proposto dal difensore privo di mandato specifico contro una sentenza in cui la contumacia risultava solo dall'intestazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)