Sez. 5, Sentenza n. 882 del 03/12/1996 Ud. (dep. 05/02/1997) Rv. 206906 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Formale dichiarazione - Necessità - Sussistenza - Omissione - Nullità a regime intermedio.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
La sentenza contumaciale è nulla se non sia stata formalmente pronunciata l'ordinanza dichiarativa della contumacia, perché, mancando tale pronuncia, risulta omesso l'accertamento del presupposto di fatto del giudizio contumaciale, vale a dire l'assenza di un impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato. La omessa pronuncia di detta ordinanza è causa di nullità ascrivibile alla categoria delle nullità a regime intermedio che, secondo quanto prevede l'art. 182 cod. proc. pen., possono essere dedotte solo dalla parte che vi abbia interesse, altrimenti si sanano se non rilevate di ufficio entro i termini di cui al combinato disposto degli artt. 182 e 180 cod. proc. pen., vale a dire prima della deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)