Sez. 5, Sentenza n. 15635 del 16/02/2005 Ud. (dep. 27/04/2005) Rv. 232126 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - contumacia dell'imputato - ordinanza dichiarativa - revoca | Comparizione del contumace - Omissione del provvedimento formale di revoca - Effetti.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - contumacia dell'imputato - ordinanza dichiarativa - revoca
L'omissione del provvedimento formale di revoca della dichiarazione di contumacia costituisce una mera irregolarità in ordine alla quale non è prevista alcuna sanzione processuale; d'altro canto, la presenza in udienza dell'imputato già dichiarato contumace determina il venir meno della contumacia, mentre non sussiste nel vigente ordinamento processuale l'obbligo del giudice di informare l'imputato di quanto avvenuto in sua assenza, al pari di quanto previsto dall'art. 501 cod. proc. pen. previgente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 3 lett. Q
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)