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Sez. 3, Sentenza n. 10512 del 15/10/1997 Ud. (dep. 20/11/1997) Rv. 209074 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Estinzione del reato - Controlli demandati all'autorità giudiziaria - Individuazione.
Stato
decisa il 1997-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209074-01

EDILIZIA - IN GENERE

Secondo la disciplina sul condono edilizio, l'estinzione dei reati urbanistici ed edilizi a seguito di oblazione speciale non presuppone un atto amministrativo di concessione in sanatoria, espresso o tacito, né deve il giudice penale accertare l'inesistenza di cause, di insanabilità assoluta o relativa, ostative alla sanatoria amministrativa, neppure con riguardo alla infedeltà della domanda dal momento che questo accertamento è implicitamente contenuto nella certificazione del Sindaco sulla congruità dell'oblazione versata. Al giudice penale spetta soltanto verificare: a) la tempestività della domanda, b) la riferibilità della domanda agli imputati o ai comproprietari dell'immobile abusivo, c)la riferibilità della domanda all'immobile stesso, d)la ultimazione dei lavori entro il termine di legge, e)i requisiti volumetrici dell'immobile costruito, nel caso di condono disciplinato dall'art.39 legge 23.12.1994 n.724, f) la congruità quantitativa dell'oblazione versata, attraverso l'acquisizione del certificato a tal fine rilasciato dal Sindaco competente.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 39 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)