diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2055 del 03/05/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 205787 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Giudice penale - Potere di accertamento del pagamento dell'intera oblazione dovuta - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205787-01

EDILIZIA - IN GENERE

La competenza del giudice ordinario penale in ordine alla qualificazione giuridica dell'intervento edilizio abusivo e, quindi, indirettamente all'inquadramento nella tipologia individuata in base alla tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 discende dal potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva fra i quali vi è il pagamento dell'intera oblazione dovuta, ritenuta ora dal quarto comma ultima parte dell'art. 39 legge n. 724 del 1994 quale condizione necessaria per il formarsi del silenzio-assenso, sicché anche per evitare un inutile decorso del tempo tali controlli devono essere demandati al giudice ordinario. Detta attribuzione non confligge con il dettato del diciassettesimo comma dell'art. 35 legge n. 47 del 1985, che riserva ogni controversia relativa all'oblazione alla giurisdizione amministrativa, giacché la determinazione della congruità del calcolo dell'oblazione è affidata alla pubblica amministrazione in possesso della documentazione, degli strumenti e degli organi idonei per un simile accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 39 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)