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Sez. L, Sentenza n. 3194 del 18/02/2004 (Rv. 570249 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Aziende territorialmente collocate nel Mezzogiorno - Benefici - Finalità - Presupposti - Sede dell'impresa e residenza effettiva dei lavoratori nei territori agevolati - Necessità.
Stato
decisa il 2004-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570249-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Gli sgravi contributivi, previsti dall'art. 18 D.L. 30 agosto 1968 n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (poi regolati dall'art. 59 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e successive modifiche) hanno la finalità, da un lato, di sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno (e quindi favorire un fattore di produzione e di ricchezza, idoneo ad accelerare lo sviluppo delle relative zone) e, dall'altro, di incentivare l'occupazione in favore dei residenti nella zone stesse. Pertanto il beneficio contributivo può essere riconosciuto solamente ad aziende territorialmente collocate nel Mezzogiorno e operanti con lavoratori effettivamente residenti nelle zone agevolate, così come individuate dall'art. 1 del T.U. n. 218 del 1978.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 1, Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)