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Sez. 2, Sentenza n. 8470 del 13/06/2002 (Rv. 555036 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione del notaio - Estensione alle attività accessorie funzionali ad assicurare lo scopo dell'atto - Obbligo di procedere alle visure catastali - Inclusione - Esonero - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555036-01

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti (che non può ritenersi pertanto concessa implicitamente neanche da una sola di esse, né può essere ricavata "per facta concludentia") obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)