diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11978 del 27/11/1997 (Rv. 510483 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Atti di disposizione compiuti dal socio illimitatamente responsabile di una società, anch'egli dichiarato fallito - Revocabilità - Condizioni - "Scientia decotionis" - Estremi - Onere della prova - Distribuzione.
Stato
decisa il 1997-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510483-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Nel caso di azione revocatoria fallimentare concernente atti di disposizione patrimoniale compiuti da un socio illimitatamente responsabile di una società, dichiarato fallito per effetto del fallimento di questa, la conoscenza dello stato di insolvenza deve riferirsi non già al socio (il quale, "uti singulus", ben può non versare in stato di insolvenza), ma alla società. Di conseguenza, l'elemento della "scientia decotionis" non può non avere a contenuto - anche quando, per avventura, il socio sia al contempo un imprenditore individuale - tra le sue componenti oggettive, la qualità di socio illimitatamente responsabile della società in stato di insolvenza rivestita dall'autore dell'atto revocando, con la conseguenza che la prova di tale complessiva conoscenza (desumibile, altresì da presunzioni) incombe, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, della legge fallimentare, sulla curatela fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)