Sez. 1, Sentenza n. 1579 del 20/02/1997 (Rv. 502581 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da mancato rilascio di un fondo dato in locazione ad un Comune - Giudizio di liquidazione - Pendenza di altro giudizio circa l'esistenza di usi civici sul fondo locato in favore dello stesso Comune - Pregiudizialità - Insussistenza - Sospensione necessaria - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il giudizio di liquidazione del danno (riconosciuto con sentenza definitiva sull'"an") derivante dal mancato rilascio, alla scadenza contrattuale, di un fondo concesso in locazione ad un Comune, si riconnette all'inadempimento di un contratto che non presuppone nel concedente la qualità di proprietario del fondo, onde rispetto alle conseguenze di tale inadempimento non rilevano le eventuali limitazioni ai poteri dominicali del locatore derivanti dall'esistenza sul fondo locato, di usi civici in favore dello stesso Comune, l'accertamento dei quali pertanto, siccome vertente su questione estranea al fatto costitutivo del diritto risarcitorio azionato, non può avere carattere pregiudiziale rispetto al giudizio su quest'ultimo, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'obbligatoria sospensione dello stesso in attesa della decisione sull'altro giudizio, a norma dell'art 295 cod. proc. civ., ferma restando la possibilità per l'ente titolare dell'uso civico di farne accertare in ogni tempo l'esistenza e di farne quantificare le connesse conseguenze patrimoniali, onde opporle in compensazione al creditore del risarcimento quale proprietario del fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)