Sez. L, Sentenza n. 1928 del 09/03/1985 (Rv. 439840 - 01)
AGENZIE (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO ALL'ENASARCO DEI CONTRIBUTI PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'INTRODUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - FATTO DETERMINANTE LA PERDITA O LA RIDUZIONE DELLA PENSIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
AGENZIE (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO ALL'ENASARCO DEI CONTRIBUTI PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'INTRODUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - FATTO DETERMINANTE LA PERDITA O LA RIDUZIONE DELLA PENSIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il trattamento pensionistico per gli agenti di commercio ha trovato la sua prima previsione normativa soltanto nel d.m. 10 settembre 1962, cui hanno fatto seguito la legge 22 luglio 1966 n. 613 e il d.P.R. 30 aprile 1968 n. 758, mentre il cosiddetto trattamento di previdenza previsto dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 e successive modificazioni non integrava, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 1751 cod. civ., un istituto diverso dall'indennità di fine rapporto prevista da tale articolo, costituendo soltanto l'obbligatoria trasformazione di essa in Forma previdenziale. Pertanto, l'omesso versamento all'e.N.A.S.a.R.C.o. Dei contributi per il periodo anteriore all'introduzione del detto trattamento non rileva come fatto determinante la perdita o la riduzione della pensione, essendo tale conseguenza soltanto mediata ed indiretta rispetto all'inadempimento e fonte di danno non prevedibile in quanto correlata ad una Determinazione legislativa non intuibile in anticipo. (nella specie, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza anche per l'affermazione - giudicata non adeguatamente motivata - della natura dolosa dell'inadempimento contributivo ai fini della risarcibilità del danno indipendentemente dalla sua prevedibilità). (V 5896/83, mass n 430744; (V 5254/83, mass n 430140; (V 6761/82, mass nn 424391 e 424392; (V 4236/82, mass nn 422206 e 422207; (V 3345/62; (V 1378/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1938 num. 12, DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)