Sez. U, Sentenza n. 2080 del 23/02/1995 (Rv. 490668 - 01)
SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE - ASSESSORI | Legittimazione a stare in giudizio in rappresentanza della Regione nelle materie di competenza - Costituzione in giudizio della Regione con indicazione degli assessori competenti - Irrilevanza.
SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE - ASSESSORI
La Regione Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo. È, pertanto, impropria la costituzione in giudizio dell'Ente regionale con indicazione tra parentesi degli assessorati competenti; ma siffatta improprietà non determina difetto di legittimazione della Regione (e non implica, nell'ipotesi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione), in quanto la costituzione è avvenuta a mezzo dell'Avvocatura Generale dello stato, esprimendo questa una funzione di patrocinio potenzialmente riferibile a ciascuna delle articolazioni amministrative regionali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 52, Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 art. 20, Legge Reg. Sicilia 29/12/1962 num. 28 art. 3, Legge Reg. Sicilia 29/12/1962 num. 28 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)