Sez. L, Sentenza n. 3070 del 18/05/1984 (Rv. 435116 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - RETRIBUZIONE DERIVANTE DA RAPPORTO DI LAVORO DELLO ASSICURATO CON TERZI - CUMULABILITÀ CON LA PENSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - RETRIBUZIONE DERIVANTE DA RAPPORTO DI LAVORO DELLO ASSICURATO CON TERZI - CUMULABILITÀ CON LA PENSIONE - LIMITI.*
In tema di limiti alla cumulabilità della pensione con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, il primo comma dell'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (sull'aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria), nel testo sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), va interpretato (alla stregua della lettera e della ratio legis, quale evidenziata anche dai lavori preparatori) nel senso che il tetto di lire centomila, previsto dalla seconda parte di detta disposizione, si riferisce non al cinquanta per cento della quota eccedente il trattamento minimo di pensione ma allo importo rappresentato dalla somma del trattamento minimo con il cinquanta per cento della quota eccedente, salva, in ogni caso, l'intangibilità del trattamento minimo nella sua interezza. (Conf 2381/84; (Conf 2318/84, mass n 434358; (Conf 2316/84, mass n 434357; (contra 5344/83, mass n 430259; (contra 4035/83, mass n 428985).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)