Sez. 5, Ordinanza n. 684 del 05/02/1999 Cc. (dep. 23/10/1999) Rv. 214876 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Esposizione delle ragioni che giustificano la domanda - Riferimento al capo di imputazione - Sufficienza - Sussistenza - Fondamento.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
In tema di costituzione di parte civile, l'adempimento delle prescrizioni di cui alla lettera d) dell'art 78 cod.proc.pen.(esposizione delle ragioni che giustificano la domanda) risulta adeguatamente realizzato dal richiamo al capo di imputazione, il quale, se correttamente formulato, include gli elementi di fatto a fondamento della legittimazione attiva e di ogni ragione giustificativa della domanda. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, il quale aveva lamentato che, nella fase di merito, era stata ammessa la costituzione di parte civile, nonostante la mancata esposizione delle ragioni della domanda).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)