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Sez. 6, Sentenza n. 32705 del 17/04/2014 Ud. (dep. 23/07/2014) Rv. 260325 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Adempimento di cui all'art. 78 lett. d) cod. proc. pen. - Condizioni - "Causa petendi" - Esposizione analitica - Necessità - Esclusione - Richiamo al capo di imputazione - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260325-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

In tema di costituzione di parte civile, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della "causa petendi", sicchè per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. d), cod. proc. pen., è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto validamente esposte le "ragioni che giustificano la domanda" con richiamo alla posizione di persone offese delle costituende parti civili e alla sussistenza di una pretesa risarcitoria conseguente alle condotte illecite specificate nei temi d'accusa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)