Sez. 1, Sentenza n. 3716 del 30/05/1983 (Rv. 428625 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*
L'esigenza della specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve intendersi soddisfatta ove, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere la parte, contro la quale la prova è diretta, in grado di formulare una adeguata prova contraria, dal momento che l'indagine sui requisiti di specificità e Rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri Atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. civ., affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori. (Conf 4143/81, mass n 414813, sulla prima parte; (Conf 5784/79, mass n 402424, sulla seconda parte; (Conf 3685/79, mass n 400105, sulla seconda parte; (Conf 1330/79, mass n 397552, sulla seconda parte; (Conf 2071/78, mass n 391442, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)