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Sez. L, Sentenza n. 4072 del 11/05/1990 (Rv. 467090 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CODICE DISCIPLINARE - AFFISSIONE IN LUOGO ACCESSIBILE - NECESSITÀ - MEZZI EQUIPOLLENTI DI COMUNICAZIONE - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1990-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467090-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CODICE DISCIPLINARE - AFFISSIONE IN LUOGO ACCESSIBILE - NECESSITÀ - MEZZI EQUIPOLLENTI DI COMUNICAZIONE - INEFFICACIA.*

Il così detto codice disciplinare, quale insieme delle norme disciplinari unilateralmente poste dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge numero 300 del 1970, è efficace solo se portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, mentre resta esclusa la possibilità di considerare come equipollenti mezzi di comunicazione che abbiano come destinatari i singoli lavoratori individualmente considerati, trattandosi di Disposizioni indirizzate ai lavoratori dipendenti non come singoli ma come componenti di una collettività indeterminata e variabile. (Conf 1208/88, mass n 457417; (Conf 474/87, mass n 450207; (Conf 4245/85, mass n 441739).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)