Sez. 1, Ordinanza n. 605 del 14/07/1997 (Rv. 505925 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Decreto del giudice delegato ordinante ad un istituto di credito l'invio di documenti relativi a pregressi rapporti con il fallito - Reclamo - Conseguente provvedimento del tribunale - Ricorribilità per Cassazione - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento pronunziato dal tribunale in sede di reclamo contro il decreto con il quale il giudice delegato, a norma dell'art. 25, n. 6 legge fall., ha ordinato ad un istituto di credito l'invio di estratti conto e di documenti relativi a pregressi rapporti tra l'istituto e il fallito. Tale provvedimento infatti, ove si prospetti come illegittimamente incidente su diritti di terzi, dà luogo a contestazioni da far valere nella sede ordinaria e non con i mezzi di tutela collegati alla sede fallimentare. Per altro verso, potendosi il decreto del giudice delegato qualificare misura cautelare, il provvedimento del tribunale consiste, a sua volta, in una statuizione resa in sede di reclamo a norma dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., come tale non suscettibile di regolamento di competenza o di ricorso ex art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)