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Sez. 1, Sentenza n. 5727 del 23/03/2004 (Rv. 571403 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Riassunzione ad opera del curatore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo - Esclusione - Opponibilità al fallito una volta tornato "in bonis" - Configurabilità - Interesse del fallito alla riassunzione - Sussistenza - Riassunzione ad opera della curatela - Idoneità ad escludere la improcedibilità del giudizio nei confronti del fallimento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571403-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio di opposizione perché, se il creditore vuol far valere il titolo nei confronti del fallimento, deve far accertare il proprio credito ai sensi dell'art. 52 L.F., mediante la procedura di accertamento del passivo, non essendo il decreto ingiuntivo equiparabile alle sentenze non ancora passate in giudicato e non trovando, quindi, applicazione l'eccezione al principio dell'accertamento concorsuale dettata dall'art. 95 stessa legge. Sussiste invece l'interesse del fallito, il quale perde la capacità processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, a riassumere il processo, per evitare che gli effetti ex art. 653 cod. proc. civ. si verifichino nei suoi confronti e gli possano essere opposti quando tornerà "in bonis". L'eventuale riassunzione, da parte del curatore, del giudizio di opposizione interrotto, non al fine di farne dichiarare l'improcedibilità, ma per ottenere una pronuncia sul merito, non incide sulla disciplina dell'accertamento del passivo fallimentare, dettata a tutela del principio concorsuale e quindi di un pubblico interesse. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, decidendo nel merito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da debitore poi fallito e riassunto dalla curatela fallimentare, aveva rigettato l'opposizione, e, provvedendo sul merito, ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)