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Sez. 1, Sentenza n. 1396 del 30/01/2003 (Rv. 560147 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Perdita della capacità di stare in giudizio - Automatismo - Esclusione - Condizioni - Conseguenze dell'inerzia degli organi fallimentari.
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560147-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

La perdita della capacità processuale del fallito non si determina automaticamente per effetto della dichiarazione di fallimento, ma solo a seguito del concreto esercizio, da parte del curatore, del potere di "stare in giudizio" nelle controversie contemplate dall'art. 43, primo comma, legge fall. Ne consegue che, prima di tale momento, gli atti compiuti dal fallito o posti in essere nei suoi confronti non sono nulli (e, come tali, totalmente privi di effetti), ma solo inopponibili alla massa dei creditori, in quanto l'eventuale definizione del processo, pur non potendo in alcun modo vincolare tali soggetti, rimasti estranei al suo svolgimento, è invece pienamente efficace nei confronti del fallito tornato "in bonis".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)