Sez. 2, Sentenza n. 35587 del 07/06/2007 Cc. (dep. 26/09/2007) Rv. 237797 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Durata della custodia carceraria pari a 2/3 della pena inflitta con la sentenza di primo grado - Revoca - Illegittimità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
È illegittimo il provvedimento di revoca della misura cautelare carceraria, motivato col fatto che l'imputato ha trascorso in restrizione cautelare un periodo pari ai 2/3 della pena inflitta con la sentenza di condanna di primo grado, perché il criterio di proporzionalità che deve orientare nella scelta della misura cautelare più idonea impone di avere riguardo all'entità del fatto in termini qualitativi e non alla durata della sanzione in concreto irrogabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)