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Sez. 1, Sentenza n. 36417 del 19/09/2007 Cc. (dep. 04/10/2007) Rv. 237896 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Riferimento esclusivo ed assorbente alla durata dell'applicazione della misura pari ai due terzi della condanna - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237896-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

La revoca della custodia cautelare in carcere non può essere disposta sulla base del solo ed assorbente criterio aritmetico della corrispondenza della durata dell'applicazione della misura ai due terzi della condanna inflitta all'imputato con sentenza impugnata, in quanto, in applicazione del principio di proporzionalità, sia il giudice che procede, sia il tribunale della libertà devono, in una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare, esaminare le ragioni e le circostanze dedotte a sostegno della contraria indicazione di persistenza del "periculum libertatis". (Nel caso di specie la durata della misura custodiale già sofferta dall'imputato era pari a sei mesi e un giorno, a fronte di una condanna in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 301 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)