Sez. 5, Sentenza n. 21195 del 12/02/2009 Cc. (dep. 20/05/2009) Rv. 243936 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Principio di proporzionalità - Applicabilità nel corso dell'esecuzione della misura - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE
L'applicazione del principio di proporzionalità nel corso dell'esecuzione della custodia cautelare è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, pur quando sia decorso un lungo periodo di restrizione, e né può prescindere da un'attenta valutazione di tutte le circostanze del caso, con specifico riferimento alla persistenza o meno delle esigenze cautelari ritenute sussistenti al momento dell'adozione della misura. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza del tribunale del riesame che non aveva accolto l'appello proposto dall'imputato avverso il rigetto da parte del giudice di secondo grado dell'istanza di revoca motivata con riferimento al decorso di un periodo di custodia cautelare superiore ai due terzi della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)