Sez. 1, Sentenza n. 3413 del 16/03/1981 Ud. (dep. 15/04/1981) Rv. 148427 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONI CONCERNENTI LA NECESSITA DI 'SPECIALI INDAGINÌ - DISCREZIONALITA DEL PUBBLICO MINISTERO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONI CONCERNENTI LA NECESSITA DI 'SPECIALI INDAGINÌ - DISCREZIONALITA DEL PUBBLICO MINISTERO.*
Il controllo che nel giudizio direttissimo compie il giudice del dibattimento al fine di stabilire se il rito speciale sia stato ritualmente introdotto, consiste soltanto nell'accertamento delle condizioni di regolarita formale prescritte in materia dalla legge e non anche nella valutazione della necessita di procedere ad indagini speciali, configurabili come complesse, essendo questa rimessa al potere discrezionale del pubblico ministero. (Conf mass n 145312; (Conf mass n 143501; (Conf mass n 139151; (Conf mass n 135432, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)