Sez. L, Sentenza n. 2992 del 15/03/1995 (Rv. 491159 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Chiamata in causa di un terzo in garanzia, da parte del convenuto in primo grado per esercitare un'azione di regresso - Rigetto della domanda dell'attore e appello del medesimo - Riproposizione della domanda di regresso nei confronti del garante - Appello incidentale condizionato - Proposizione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Nell'ipotesi in cui il convenuto in primo grado abbia chiamato un terzo in giudizio per esercitare nei suoi confronti un'azione di regresso alla quale l'attore rimanga estraneo - ipotesi nella quale la domanda del garantito diretta alla condanna del garante presuppone necessariamente la soccombenza del primo rispetto alla causa principale - qualora la domanda attorea venga respinta e l'attore proponga appello avverso tale decisione chiedendo la condanna del convenuto, questi, se vuole a sua volta riproporre la sua domanda di regresso nei confronti del garante, per il caso in cui l'appello venga in tutto o in parte accolto, deve necessariamente proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale (non essendo sufficiente la riproposizione della domanda a norma dell'art. 346 cod. proc. civ.), atteso che tale richiesta non tende alla conferma della sentenza di primo grado, ma ne presuppone la riforma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)