Sez. L, Sentenza n. 53 del 14/01/1985 (Rv. 438249 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI PER LAVORATORI INQUADRATI A FINE RAPPORTO IN CATEGORIA SUPERIORE A QUELLA INIZIALE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI PER LAVORATORI INQUADRATI A FINE RAPPORTO IN CATEGORIA SUPERIORE A QUELLA INIZIALE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
La clausola del contratto collettivo, la quale, nel determinare la liquidazione a scaglioni dell'indennità di anzianità, con riguardo a lavoratori inquadrati a fine rapporto in categoria superiore a quella iniziale, fissi, quanto al calcolo della anzianità nella categoria o nelle categorie inferiori, un coefficiente di computo eventualmente inferiore a quello previsto per la liquidazione stessa in costanza di appartenenza a tali categorie, è legittima, non contrastando con i principi posti dall'art. 2120 cod. civ. o con altre norme imperative. (principio affermato nella specie, in relazione all'art. 20, parte terza della disciplina speciale, del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i metalmeccanici privati). (Conf 5746/82, mass n 423479).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)