Sez. 1, Sentenza n. 956 del 04/02/1999 (Rv. 522936 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO | Girate - Formula "valuta per l'incasso" - Effetti - Attribuzione al giratario della veste di mero mandatario del girante - Conseguenze - In tema di eccezioni opponibili.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO
In tema di assegno bancario, la formula "valuta per l'incasso" apposta allo stesso è idonea, alla luce del principio di letteralità che assiste i titoli di credito, a conferire al giratario la semplice veste di mandatario del girante, come tale soggetto alle eccezioni opponibili a quest'ultimo, giusta disposto dell'art. 26 R.D. 1736/33.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)