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Sez. 1, Sentenza n. 956 del 04/02/1999 (Rv. 522936 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO | Girate - Formula "valuta per l'incasso" - Effetti - Attribuzione al giratario della veste di mero mandatario del girante - Conseguenze - In tema di eccezioni opponibili.
Stato
decisa il 1999-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522936-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO

In tema di assegno bancario, la formula "valuta per l'incasso" apposta allo stesso è idonea, alla luce del principio di letteralità che assiste i titoli di credito, a conferire al giratario la semplice veste di mandatario del girante, come tale soggetto alle eccezioni opponibili a quest'ultimo, giusta disposto dell'art. 26 R.D. 1736/33.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)