Sez. 6, Sentenza n. 29351 del 03/05/2006 Ud. (dep. 21/08/2006) Rv. 235089 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Turbamento non incidente sulla concreta operatività dell'ufficio - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 340 cod. pen., è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Ne consegue che la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell'evento di danno richiesto dalla norma in questione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art.340 cod. pen. nel caso del rifiuto da parte di un detenuto, una volta dimesso dalla infermeria del carcere, di far rientro nella sezione detentiva di appartenenza, in quanto la necessità di un posto libero in infermeria risultava postulato dai giudici di merito in modo soltanto ipotetico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)