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Sez. L, Sentenza n. 1144 del 14/02/1983 (Rv. 425922 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - ATTRIBUZIONI - CRITERI DISTINTIVI.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425922-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - ATTRIBUZIONI - CRITERI DISTINTIVI.*

Mentre l'attribuzione specifica dell'impiegato di concetto è l'esplicazione di un'attività intellettuale, di collaborazione immediata ed attiva con il datore di lavoro, svolta con una certa iniziativa ed eventualmente con una certa limitata supremazia gerarchica, senza però alcuna preposizione formale ad un ramo o servizio dell'azienda, l'attribuzione specifica dell'impiegato d'ordine è costituita da un compito, anch'esso intellettuale, di carattere meramente attuativo di precise Disposizioni superiori sotto il controllo continuo di dirigenti od impiegati superiori. Il criterio distintivo qualificante l'una e l'altra specie di impiegato consiste, perciò, non tanto nell'intellettualità del lavoro, che è caratteristica comune dell'attività impiegatizia, quanto nella parziale autonomia rispetto ai superiori, precipua dell'impiegato di concetto. (V 4868/82, mass n 422876; (V 1091/82, mass n 418962; (V 336/76, mass n 379019 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)