Sez. L, Sentenza n. 1339 del 03/03/1979 (Rv. 397602 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - NOZIONE RISPETTIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - NOZIONE RISPETTIVA.*
Attributo precipuo dell'impiegato di concetto e la sua preposizione formale o di fatto ad un ramo o servizio dell'attivita dell'azienda, con poteri di circoscritta supremazia gerarchica nei confronti degli altri dipendenti e di collaborazione con il titolare dell'azienda o con i dirigenti anche di un solo ramo o servizio o parte di esso, nel senso di attuazione delle direttive del titolare o del dirigente, nei limiti del ramo o del servizio, con liberta di apprezzamento e facolta di iniziativa. L'impiegato d'ordine, invece, compie il proprio lavoro, anche se intellettivo, come mera attuazione della volonta altrui, sotto il continuo controllo dell'imprenditore, del dirigente o di un impiegato superiore. (V 4741/76, mass n 383481; (V 336/76, mass n 379019).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)