Sez. 3, Sentenza n. 35226 del 28/05/2008 Ud. (dep. 12/09/2008) Rv. 240751 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso per cassazione per cause originarie - Rilevabilità di fatti sopravvenuti - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della non specificità o della manifesta infondatezza dei motivi preclude l'esame di fatti sopravvenuti eventualmente più favorevoli all'imputato non dedotti neppure genericamente nei motivi del gravame e non relativi all'accertamento del fatto reato.(Fattispecie in cui la suddetta inammissibilità ha impedito di prendere in rilievo la sopravvenuta insussistenza del fatto - reato di vendita di cd e musicassette privi del contrassegno Siae quale effetto della mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea della normativa relativa, da considerare come "regola tecnica").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 16/11/1994 num. 685 art. 17, Legge 18/08/2000 num. 248 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)