diritto.io

Sez. 7, Sentenza n. 48054 del 16/11/2011 Cc. (dep. 22/12/2011) Rv. 251588 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso per cassazione per cause originarie - Liceità penale del fatto per sopravvenuta "abolitio criminis" - Rilevabilità - Obbligo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251588-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

L'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, o per altra causa, non impedisce di rilevare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., la mancata previsione del fatto come reato in conseguenza della sopravvenuta "abolitio criminis". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non impedisse di assolvere l'imputato dal fatto di cui all'art. 6, comma terzo, D.Lgs. n. 286 del 1998, per non essere lo stesso più previsto dalla legge come reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)