Sez. 7, Sentenza n. 21579 del 06/03/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv. 239960 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso per cassazione per cause originarie - Liceità penale del fatto per disapplicazione della relativa normativa incompatibile con quella comunitaria - Rilevabilità - Obbligo - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi non impedisce di rilevare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., la mancata previsione del fatto come reato in conseguenza dell'inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso non impedisse di assolvere l'imputato dal fatto di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), della L. n. 633 del 1941, per non essere lo stesso previsto dalla legge come reato, in conseguenza della inapplicabilità, preesistente alla commissione del fatto stesso, delle disposizioni relative al contrassegno Siae ritenute incompatibili con la normativa comunitaria a seguito della sentenza 8 novembre 2007, Schwibbert, della Corte di Giustizia CE).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 248 art. 14 CORTE COST., Legge 21/05/2004 num. 128 art. 2, Decreto Legge 22/03/2003 num. 72 art. 1, Decreto Legge 31/01/2005 num. 7 art. 3, Decreto Legisl. 16/11/1994 num. 685 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)