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Sez. 5, Sentenza n. 7023 del 23/05/2001 (Rv. 546916 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria - Autorizzazione ex art. 52 comma secondo D.Lgs. 546/92 - Necessità - Rilascio anteriore alla notificazione del gravame alle altre parti - Sufficienza - Data della materiale redazione del gravame - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546916-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

La norma di cui all'art. 52, comma secondo del D.Lgs. 546/1992 (a mente della quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate e gli uffici del territorio del Ministero delle Finanze debbono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate e dal responsabile del servizio contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio) va interpretata nel senso che l'autorizzazione "de qua" deve intervenire anteriormente alla notificazione del gravame alle altre parti del giudizio di primo grado, restando del tutto irrilevante la data della materiale redazione del gravame da parte dell'organo competente, che intenda impugnare la sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2, Legge 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 1 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 2 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 2 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)