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Sez. 5, Sentenza n. 1914 del 29/01/2008 (Rv. 601933 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria - Autorizzazione ex art. 52 del d. lgs. n. 546 del 1992 - Natura - Presupposto processuale - Mancanza - Inammissibilità dell'appello - Deposito nel ricorso di secondo grado - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601933-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la norma di cui all'art. 52, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, configura l'autorizzazione alla proposizione dell'appello da parte degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria come presupposto processuale, la cui mancanza determina l'inammissibilità dell'appello, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio; l'autorizzazione deve essere anteriore alla proposizione del gravame e, pur non dovendo essere notificata alla controparte nè sussistendo l'obbligo di riportarne gli estremi nell'atto di impugnazione, occorre che sia depositata fra gli atti di causa, necessariamente nell'ambito del giudizio di secondo grado, non essendo ammesso, per effetto di quanto disposto dall'art. 372 cod. proc. civ., il deposito con effetto sanante nel corso del giudizio di legittimità. (Nella specie la S.C. ha rilevato che la prescritta autorizzazione non era stata prodotta, ma risultava soltanto, in calce al ricorso, un timbro attestante il rilascio della medesima, senza indicazione della data, ed un numero di protocollo, elementi questi che non consentivano di ritenere provato il rilascio di una valida autorizzazione in data antecedente alla proposizione dell'appello).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)