diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6792 del 27/07/1996 (Rv. 498814 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Contrasto fra le consulenze tecniche espletate nei due gradi del giudizio di merito - Accoglimento, da parte del giudice dell'appello, delle conclusioni formulate dal secondo consulente - Obbligo di indicarne le ragioni del mancato accoglimento della contraria opinione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498814-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

Nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio nei due gradi del giudizio di merito, qualora il giudice d'appello ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, eventualmente anche per implicito, rifiutata in base alle considerazioni espresse nella seconda consulenza con essa incompatibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)