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Sez. 5 - , Sentenza n. 14353 del 14/12/2018 Ud. (dep. 02/04/2019) Rv. 275095 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 219, comma 1, del R.D. n. 267 del 1941 – Contestazione in fatto - Mera precisazione delle somme oggetto di distrazione – Insufficienza – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275095-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è sufficiente la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, anche se d'importo elevato, in assenza sia del richiamo della disposizione circostanziale dell'art. 219 legge fall., sia della precisazione nel fatto di una qualsiasi notazione dalla quale sia possibile evincere che l'aggravante sia stata contestata, sia pure in fatto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)