Sez. 3, Sentenza n. 14745 del 14/11/2000 (Rv. 541668 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace decise secondo equità - Vizi denunciabili - Violazione dei minimi tariffari in materia di onorari di avvocato - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
Il giudizio di equità trova un limite, per quanto concerne il diritto sostanziale, nel dovere del giudice di pace, di conformarsi alle norme costituzionali ed al diritto comunitario in quanto di rango superiore alla legge ordinaria. Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata per ricorso per cassazione per violazione di legge sostanziale ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatte ipotesi la ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità, a proposito del giudizio equitativo, della violazione di una regola, posta dalla legge, che presuppone invece un giudizio di diritto e per contro è denunciabile la violazione di legge ordinaria per quanto concerne le norme processuali al cui rispetto è tenuto anche il giudice di pace. Il vizio di motivazione è prospettabile soltanto in quanto si risolva in ipotesi di mera apparenza di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia motivata (in contrasto col precetto di cui al primo comma dello stesso art.111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta dunque, in un caso di nullità della sentenza per violazione anche della norma processuale di cui all'art. 132 comma secondo n.4 cod. proc. civ. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la pronuncia equitativa del giudice di pace per violazione dei minimi tariffari in materia di onorari di avvocato atteso che le norme che fissano gli onorari di avvocato e i diritti di procuratore non sono includibili tra le norme processuali al cui rispetto è tenuto il giudice di pace e che inoltre sarebbe incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la contesa giudiziale e non possa poi regolarsi secondo equità anche nella determinazione delle spese processuali relative allo stesso processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)