Sez. 3, Sentenza n. 3153 del 26/06/1978 (Rv. 392612 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO NEI TERMINI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE FORZATA - DEDUZIONE DI FATTI MODIFICATIVI O ESTINTIVI DEL RAPPORTO SOSTANZIALE VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL FORMARSI DEL GIUDICATO - DIVIETO - EXCEPTIO DE SOLUTO - INAMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO NEI TERMINI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE FORZATA - DEDUZIONE DI FATTI MODIFICATIVI O ESTINTIVI DEL RAPPORTO SOSTANZIALE VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL FORMARSI DEL GIUDICATO - DIVIETO - EXCEPTIO DE SOLUTO - INAMMISSIBILITA.*
In Sede di opposizione alla esecuzione forzata condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perche non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore puo essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si e formato il giudicato, che siansi verificati successivamente alla formazione del giudicato medesimo e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, furono dedotti, o potevano essere dedotti, nel processo di cognizione che porto alla affermazione del titolo giudiziale. A questa regola non puo sottrarsi neppure l'exceptio de soluto, totale o parziale. (V 274/78, mass n 389564; (V 2320/77, mass n 386022; (V 2960/76, mass n 381719).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)