diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2320 del 06/06/1977 (Rv. 386022 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - ESECUTORIETA DEL DECRETO - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE - FATTI DEDUCIBILI.*
Stato
decisa il 1977-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386022-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - ESECUTORIETA DEL DECRETO - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE - FATTI DEDUCIBILI.*

In Sede di opposizione avverso esecuzione forzata condotta in base a decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo a seguito della Estinzione del giudizio di opposizione ad ingiunzione, la pretesa esecutiva puo essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto, su cui si e formato giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, furono dedotti o potevano essere dedotti nel processo estinto. A questa regola non si sottrae l'eccezione de soluto, totale o parziale. (V 2960/76, mass n 381719; (V 111/47).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)