Sez. 1, Sentenza n. 1116 del 24/02/1981 (Rv. 411679 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE - ADULTERIO O CONDOTTA IDONEA AD INGENERARE IL FONDATO SOSPETTO DEL TRADIMENTO - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE - ADULTERIO O CONDOTTA IDONEA AD INGENERARE IL FONDATO SOSPETTO DEL TRADIMENTO - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
Al fine dell'addebitabilita della separazione giudiziale, ai sensi dell'art 151 cod civ nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n 151, e rilevante anche l'adulterio di un coniuge, o comunque una sua condotta tale da ingenerare nell'altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento, qualora, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, e tenuto conto pure della sensibilita e dell'ambiente in cui vivono i coniugi, detto comportamento si traduca in causa di intollerabilita della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole. (V 1400/80, mass n 404944; (V 5796/78, mass n 395612).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)