Sez. L, Sentenza n. 124 del 09/01/2003 (Rv. 559511 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Esonero del lavoratore in caso di soccombenza - Accertamento dell'inesistenza di qualsiasi rapporto previdenziale - Applicabilità dell'esonero - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
L'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese processuali - previsto dall'art. 152 delle disp. att. cod. proc. civ. per i giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali - non si applica nei casi in cui sia accertata l'inesistenza di qualsiasi rapporto previdenziale, atteso che la assoluta mancanza del rapporto assicurativo esclude la sussistenza dell'esigenza, ravvisata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 134 del 1994, di evitare quella situazione di disparità sostanziale nel processo, rispetto all'istituto assicuratore, che limita di fatto all'assicurato la possibilità di agire a tutela dei propri diritti.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)