Sez. 1, Sentenza n. 889 del 28/05/1969 Ud. (dep. 25/10/1969) Rv. 113048 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE -IN GENERE -INTERPOSIZIONE FRA DERUBATO E LADRI PER IL RECUPERO DELLA REFURTIVA - PRETESA DI UN COMPENSO IN DANARO -CASI IN CUI L'INTERMEDIARIO RISPONDE DI CONCORSO IN ESTORSIONE CON I LADRI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE -IN GENERE -INTERPOSIZIONE FRA DERUBATO E LADRI PER IL RECUPERO DELLA REFURTIVA - PRETESA DI UN COMPENSO IN DANARO -CASI IN CUI L'INTERMEDIARIO RISPONDE DI CONCORSO IN ESTORSIONE CON I LADRI.*
Colui che, per incarico del derubato, si mette in contatto con gli autori del furto per ottenere la restituzione della refurtiva mediante esborso di danaro, non risponde di concorso in estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della vittima e non gia per ottenere una parte del prezzo del riscatto, o tutt'al piu consegue un modesto premio datogli spontaneamente dal derubato quando, invece, egli riceve, in base ad un accordo intervenuto con gli autori del furto, l'attribuzione di una parte di tale esborso, agisce non piu nell'interesse del derubato, ma per un interesse proprio coincidente con quello degli autori del furto, e si rende partecipe nella esecuzione della estorsione. (Conf 101411, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)