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Sez. 2, Sentenza n. 7434 del 26/11/1987 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178732 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - MEDIAZIONE PER IL RECUPERO DELLA REFURTIVA - PRETESA DI COMPENSO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Stato
decisa il 1987-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178732-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - MEDIAZIONE PER IL RECUPERO DELLA REFURTIVA - PRETESA DI COMPENSO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*

Colui che, per incarico del derubato, si mette in contatto con gli autori del furto per ottenere la restituzione della refurtiva mediante esborso di danaro, non risponde di concorso in estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della vittima e non già per ottenere una parte del prezzo del riscatto; quando invece egli riceve o trattiene parte di tale esborso, agisce non più nello interesse del derubato, ma per un interesse proprio coincidente con quello degli autori del furto, e si rende partecipe nell'esecuzione dell'estorsione. (V mass n 161549; (V mass n 173800; (Conf mass n 155866; (Conf mass n 153840; (Conf mass n 151924; (Conf mass n 148287; (Conf mass n 113048; (Conf mass n 101411).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)