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Sez. 1, Sentenza n. 11924 del 10/05/1982 Ud. (dep. 15/12/1982) Rv. 156648 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - INTERMEDIARIO - CONCORSO NEL DELITTO DI ESTORSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156648-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - INTERMEDIARIO - CONCORSO NEL DELITTO DI ESTORSIONE - CONDIZIONI.*

Colui, che si metta in contatto o comunque svolga trattative con gli autori dell'estorsione per ottenere la restituzione della refurtiva mediante pagamento di un riscatto, non risponde a titolo di concorso nel reato di estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della vittima e non anche quando la sua opera contribuisce alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della parte lesa ed al conseguimento dell'ingiusto profitto. (V mass n 153840; (V mass n 113048; (V mass n 102369; (V mass n 101411).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)