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Sez. 1, Sentenza n. 333 del 28/02/1966 Ud. (dep. 16/05/1966) Rv. 101411 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE FRA DERUBATO E LADRI PER IL RECUPERO DELLA REFURTIVA - PRETESA DI UN COMPENSO IN DANARO - CASI IN CUI L'INTERMEDIARIO RISPONDE DI CONCORSO IN ESTORSIONE CON I LADRI.*
Stato
decisa il 1966-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101411-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE FRA DERUBATO E LADRI PER IL RECUPERO DELLA REFURTIVA - PRETESA DI UN COMPENSO IN DANARO - CASI IN CUI L'INTERMEDIARIO RISPONDE DI CONCORSO IN ESTORSIONE CON I LADRI.*

Colui che, per incarico del derubato, si mette in contatto con gli autori del furto per ottenere la restituzione della refurtiva mediante un esborso di denaro, non risponde di concorso in estorsione solo se agisce nell'esclusivo vantaggio della vittima e non gia per un proprio interesse ad ottenere una parte del prezzo del riscatto, o tutt'al piu consegue un modesto premio datogli spontaneamente dal derubato; invece, quando egli riceve, in base all'intervenuto accordo con gli autori del furto, l'attribuzione di una parte di tale esborso, agisce non piu nell'interesse del derubato, ma per un interesse proprio collimante con quello degli autori del furto, e si rende partecipe nella esecuzione dell'estorsione, in quanto si fa portavoce delle richieste dei ladri e della minaccia di costoro di rendere irreperibili le cose rubate.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)